Legge del 1975 numero 151 art. 53


L'art. 171 del codice civile è sostituito dal seguente:
<termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della
maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare,
su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del
fondo.
Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed
ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli,
in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.
Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo
scioglimento della comunione legale>>.

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