Legge del 1975 numero 151 art. 50


L'art. 168 del codice civile è sostituito dal seguente:
<dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i
coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di
costituzione.
I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati
per i bisogni della famiglia.
L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è
regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione
legale>>.

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