Legge del 1975 numero 151 art. 49


L'art. 167 del codice civile è sostituito dal seguente:
<ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per
testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando
determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o
titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi,
effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi.
L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi
con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo>>.

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