Legge del 1975 numero 151 art. 39


L'art. 157 del codice civile è sostituito dal seguente:
<coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della
sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del
giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non
equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in
relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la
riconciliazione>>.

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