Legge del 1975 numero 151 art. 37


L'art. 156 del codice civile è sostituito dal seguente:
<tra i coniugi. -- Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il
diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo
mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle
circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli
433 e seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di
prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che
egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai
precedenti commi e dall'art. 155.
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale ai sensi dell'art. 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il
giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge
obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche
periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse
venga versata direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di
parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui
ai commi precedenti>>.

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