Legge del 1975 numero 151 art. 30


L'art. 148 del codice civile è sostituito dal seguente:
<l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle
rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro
professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi
sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di
prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi
necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei
figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di
chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte
informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi
dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente
all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore,
costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore
possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla
notifica.
L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al
decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme
del processo ordinario, la modificazione e la revoca del
provvedimento>>.

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