Legge del 1975 numero 151 art. 28


L'art. 146 del codice civile è sostituito dal seguente:
<diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 è
sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta
causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.
La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.
Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei
beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire
l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo
comma, e 147>>.

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