Legge del 1975 numero 151 art. 24


L'art. 143 del codice civile è sostituito dal seguente:
<matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e
assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà,
all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse
della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie
sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo,
a contribuire ai bisogni della famiglia>>.

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