Legge del 1975 numero 151 art. 222


L'art. 41 delle disposizioni d'attuazione del codice
civile è sostituito dal seguente:
<competenza del pretore del mandamento del luogo in cui è stabilita la
residenza familiare o, se questa manchi, del pretore del mandamento
del luogo del domicilio di uno dei coniugi>>.

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