Legge del 1975 numero 151 art. 218


L'art. 36 delle disposizioni d'attuazione del codice
civile è sostituito dal seguente:
<deve essere fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile del luogo
dove la rinunziante risiede, ed è trascritta nei registri di
cittadinanza.
Qualora la rinunziante risieda all'estero, la rinunzia deve essere
fatta dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo di
residenza. L'agente la trascrive in apposito registro e ne rimette
immediatamente copia al Ministero dell'interno che ne cura, a mezzo
dell'autorità competente, la trascrizione nei registri di
cittadinanza>>.

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