Legge del 1975 numero 151 art. 217


L'art. 35 delle disposizioni d'attuazione del codice
civile è sostituito dal seguente:
<codice è autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da
riconoscere è minore.
Sulla domanda di legittimazione, di adozione e di revoca della
adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni>>.

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