Legge del 1975 numero 151 art. 208


L'art. 2817 del codice civile è sostituito dal seguente:
<1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento
degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei
conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali
incombe tale obbligo;
3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente
responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice
di procedura penale>>.

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