Legge del 1975 numero 151 art. 199


L'art. 696 del codice civile è sostituito dal seguente:
<sostituito al momento della morte dell'istituito.
Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono
o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei
beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi
dell'incapace>>.

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