Legge del 1975 numero 151 art. 193


L'art. 585 del codice civile è sostituito dal seguente:
<non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in
giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con
sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del
secondo comma dell'art. 548>>.

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