Legge del 1975 numero 151 art. 190


L'art. 582 del codice civile è sostituito dal seguente:
<fratelli e sorelle. -- Al coniuge sono devoluti i due terzi
dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli
e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri.
In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai
fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'art. 571, salvo
in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità>>.

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