Legge del 1975 numero 151 art. 186


L'art. 571 del codice civile è sostituito dal seguente:
<sorelle. -- Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono
fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla
successione del medesimo per capi, purchè in nessun caso la quota, in
cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi
consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei
genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi
ultimi.
Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla
successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si
devolve, nel modo determinato dall'art. 569, la quota che sarebbe
spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro>>.

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