Legge del 1975 numero 151 art. 174


L'art. 538 del codice civile è sostituito dal seguente:
<chi muore non lascia figli legittimi nè naturali, ma ascendenti
legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio,
salvo quanto disposto dall'art. 544.
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i
medesimi secondo i criteri previsti dall'art. 569>>.

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