L'art. 536 del codice civile è sostituito dal seguente:
<
legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione
sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti
legittimi.
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali
vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli
stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali>>.