Legge del 1975 numero 151 art. 171


L'art. 467 del codice civile è sostituito dal seguente:
<discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro
ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole
accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il
testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito (1) non
possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non
si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura
personale>>.

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