Legge del 1975 numero 151 art. 166


L'art. 409 del codice civile è sostituito dal seguente:
<attribuisce all'affiliante i poteri inerenti alla potestà dei
genitori.
L'affiliante deve mantenere l'affiliato; deve istruirlo ed educarlo
conformemente a quanto è prescritto nell'art. 147. Sono applicabili
le disposizioni degli articoli 301, terzo comma e 302.
Il coniuge dell'affiliante può ottenere, nelle forme già indicate,
che la qualità di affiliante sia attribuita anche a lui.
Se il minore è stato affiliato da due coniugi, l'esercizio dei
poteri inerenti alla potestà spetta ad entrambi>>.

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