Legge del 1975 numero 151 art. 158


L'art. 337 del codice civile è sostituito dal seguente:
<tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il
tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per
l'amministrazione dei beni>>.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1975 numero 151 art. 158"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti