Legge del 1975 numero 151 art. 149


L'art. 326 del codice civile è sostituito dal seguente:
<frutti. -- L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione,
di pegno o di ipoteca nè di esecuzione da parte dei creditori.
L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori
dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può
aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati
contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia>>.

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