Legge del 1975 numero 151 art. 145


L'art. 322 del codice civile è sostituito dal seguente:
<atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del
presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori
esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa>>.

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