Legge del 1975 numero 151 art. 140


Dopo l'art. 317 del codice civile è inserito il seguente:
<riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.
Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio
della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano
conviventi. Si applicano le disposizioni dell'art. 316. Se i genitori
non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore con il
quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al
primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo
interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere
dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla
nomina di un tutore.
Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare
sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del
figlio minore>>.

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