Legge del 1975 numero 151 art. 129


L'art. 289 del codice civile è sostituito dal seguente:
<legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione
ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimo per la
mancanza delle condizioni indicate nel numero 1) dell'art. 284, negli
articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'art.
263.
Se manca la condizione indicata nel numero 3) dell'art. 284 la
contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è
mancato l'assenso>>.

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