Legge del 1975 numero 151 art. 128


L'art. 288 del codice civile è sostituito dal seguente:
<accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al
presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha
la residenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza
delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in
camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.
Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla
comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello. Questa,
richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero.
In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in
calce all'atto di nascita del figlio>>.

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