Legge del 1975 numero 151 art. 126


L'art. 285 del codice civile è sostituito dal seguente:
<genitori. -- Se uno dei genitore ha espresso in un testamento o in un
atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi
possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se
sussisteva la condizione prevista nel numero 2) dell'articolo
precedente.
In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti,
discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi
parenti del genitore entro il quarto grado>>.

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