Legge del 1975 numero 151 art. 125


L'art. 284 dei codice civile è sostituito dal seguente:
<legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice
soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se
concorrono le seguenti condizioni:
1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che
il genitore abbia compiuto l'età indicata nel quinto comma dell'art.
250;
2) che per il genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo
ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;
3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è
unito in matrimonio e non è legalmente separato;
4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto
gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore se il figlio è
minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto.
La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli
legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve
ascoltare i figli legittimi o legittimati se di età superiore ai
sedici anni>>.

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