Legge del 1975 numero 151 art. 124


L'art. 283 del codice civile è sostituito dal seguente:
<susseguente matrimonio. -- I figli legittimati per susseguente
matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del
matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori
nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del
riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio>>.

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