Legge del 1975 numero 151 art. 121


L'art. 279 del codice civile è sostituito dal seguente:
<In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione
giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire
per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio
naturale se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere
gli alimenti.
L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi
dell'articolo 274.
L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un
curatore speciale munito dal giudice
L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un
curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico
ministero o del genitore che esercita la potestà>>.

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