Legge del 1975 numero 151 art. 108


L'art. 258 del codice civile è sostituito dal seguente:
<produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i
casi previsti dalla legge.
L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere
indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora
siano state fatte, sono senza effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato
civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti
con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni
stesse devono essere cancellate>>.

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