Legge del 1975 numero 151 art. 102


L'art. 250 del codice civile è sostituito dal seguente:
<riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal padre e dalla
madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca
del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente
quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non
produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non
può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già
effettuato il riconoscimento.
Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda
all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del
genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in
contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del
pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di
accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età>>.

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