Legge del 1973 numero 756 art. 1


Le indicazioni del piano regolatore generale, o del
programma di fabbricazione, nella parte in cui incidono su beni
determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati
all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità,
conservano la loro efficacia fino all'entrata in vigore delle leggi
emanate dalle regioni in applicazione delle norme che stabiliranno i
principi fondamentali del loro potere legislativo in materia
urbanistica nonchè per la riforma del regime d'uso dei suoli e,
comunque, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente
legge.

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