Legge del 1968 numero 519 art. 4


Il terzo comma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1957, n.
235, è sostituito dal seguente: <dell'ospedale o il direttore dell'istituto di cura privato od il
direttore dell'obitorio devono indicare, volta per volta, quale
salma, tra quelle giacenti nell'istituto o nell'ospedale o
nell'obitorio, si trova nelle condizioni previste per essere
sottoposta al prelievo>>.

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