Legge del 1968 numero 132 art. 51


TITOLO VII Case di cura private (REQUISITI DA DETERMINARSI CON DECRETO DEL MINISTRO PER LA SANITÀ)

1. Le case di cura private sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della sanità.
2. Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce:
a) le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature ed i servizi di cui devono essere dotate le case di cura private in relazione al tipo di attività in esse esercitato;
b) le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale;
c) i requisiti necessari per l'esercizio della funzione di «direttore sanitario responsabile».
3. La denominazione delle case di cura private deve essere sempre preceduta o seguita dalla indicazione «casa di cura privata»: non possono essere usate frasi o denominazioni atte a ingenerare confusione con gli ospedali o istituti pubblici di cura o cliniche universitarie.
(La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, sollevata in riferimento agli artt. 41, 42, 87, 117 e 118 della Costituzione)

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