Legge del 1968 numero 1187 art. 2


Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui
incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli
preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino
l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni
dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano
stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i
piani di lottizzazione convenzionati. L'efficacia dei vincoli
predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei
piani particolareggiati e di lottizzazione.
Per i piani regolatori generali approvati prima della data di
entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni di
cui al precedente comma decorre dalla predetta data.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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