Legge del 1967 numero 765 art. 3


Dopo il primo comma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono inseriti i seguenti commi:
<b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato; c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici; d) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-quinquies,
sesto e ottavo comma e 41-sexies della presente legge. Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il
Ministro per la pubblica istruzione, che può anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse
storico-artistico. Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei
lavori pubblici nei successivi quindici giorni. Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie>>.

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