Legge del 1967 numero 765 art. 22


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Quando nella presente legge in articoli o commi sostitutivi o aggiuntivi o comunque inseriti nella legge 17 agosto 1942, n. 1150, si fa riferimento alla <>, il riferimento medesimo si intende fatto alla data di cui al primo comma del presente articolo.

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