Legge del 1967 numero 587 art. 1


Nelle procedure di liquidazione delle società cooperative disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 (secondo comma) del Codice civile sono posti a carico dello Stato le spese sostenute dai commissari liquidatori per gli atti richiesti dalla legge o dall'autorità governativa di vigilanza nonché i compensi agli stessi commissari liquidatori, quando dette procedure si chiudano per totale mancanza di attivo.
Quando nelle procedure di liquidazione di cui al comma precedente l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente le spese ed i compensi predetti è posta a carico dello Stato la differenza necessaria.

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