Legge del 1964 numero 756 art. 14


Titolo V
Norme finali
Proroga dei contratti in corso

Sono prorogati fino a nuova disposizione i contratti di mezzadrìa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono altresì prorogati fino a nuova disposizione i contratti di colonìa parziaria di affitto a coltivatore diretto e di compartecipazione, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di colonìa mista ad affitto, nonché le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni o modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai contratti e alle concessioni prorogati ai sensi dei primi due commi del presente articolo si applicano le norme che disciplinano i contratti e le concessioni prorogati dalla legge 28 marzo 1957, n. 244. Le stesse norme si applicano per i contratti e le concessioni conclusi o disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge.
I mezzadri, gli affittuari coltivatori diretti e gli altri concessionari possono sempre recedere dal contratto, dandone preavviso al concedente almeno sei mesi prima della fine dell'anno agrario.

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