Legge del 1964 numero 756 art. 13


Titolo IV
Contratti atipici

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati contratti agrari di concessione di fondi rustici che non appartengano ad alcuno dei tipi di contratti regolati dalle leggi in vigore.
Ai contratti agrari non appartenenti ai tipi suddetti, si applicano le seguenti norme.
Ai contratti che contengono elementi comuni ad uno o a più tipi di contratto si applicano esclusivamente le disposizioni che regolano il contratto tipico o il tipo di contratto prevalente.
Ai contratti che non hanno alcun elemento dei tipi regolati dalle leggi in vigore, si applicano esclusivamente le disposizioni di tali leggi che regolano il tipo di contratto più analogo.
Se nel contratto sono prevalenti o più analoghi gli elementi propri del contratto di lavoro subordinato si applicano esclusivamente le norme dettate per questo ultimo tipo di contratto.
Se nel contratto prevalgono o sono più analoghi gli elementi dell'enfiteusi, da valutarsi secondo i criteri e nei limiti fissati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, si applicano esclusivamente le norme regolatrici del rapporto enfiteutico, il tutto in conformità e secondo le disposizioni previste dalla legge anzidetta 2).
Le norme del presente articolo si applicano anche ai contratti in corso.

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