Legge del 1964 numero 755 art. 1


Regolamentazione della vendita a rate
(Omissis) (Abrogata dall'articolo unico, L. 27 dicembre 1973, n. 843 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1973, n. 334). Dalla disciplina della presente legge erano stati esclusi, fino al 22 gennaio 1966, gli apparecchi televisivi e i motoveicoli di cilindrata non superiore ai 200 cmc, in forza del D.P.R. 29 dicembre 1964, n. 1504. Tale esclusione era stata prorogata poi al 31 dicembre 1966, dal D.P.R. 25 gennaio 1966, n. 85 (Gazz. Uff. 16 marzo 1966, n. 67). Una ulteriore proroga al 30 settembre 1967 era stata disposta dal D.P.R. 31 dicembre 1966, n. 1175. Dalla stessa disciplina erano stati, inoltre, esclusi, fino al 31 dicembre 1966, gli autoveicoli e i motoveicoli di cilindrata superiore ai 200 cmc, nonchè gli elettrodomestici e gli apparecchi radioriceventi, in forza del D.P.R. 31 ottobre 1965, n. 1290 (Gazz. Uff. 26 novembre 1965, n. 295). Una ulteriore proroga al 30 settembre 1967, era stata disposta dal D.P.R. 31 dicembre 1966, n. 1175. Sempre per gli autoveicoli, i motoveicoli, gli elettrodomestici e gli apparecchi radioriceventi e televisivi il D.P.R. 28 luglio 1967, n. 757 (Gazz. Uff. 29 agosto 1967, n. 216) aveva ancora prorogato l'esclusione fino al 31 dicembre 1969. Successivamente ancora il D.L. 19 dicembre 1969, n. 945 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1969, n. 320), convertito in legge con L. 2 febbraio 1970, n. 13 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1970, n. 40) aveva così disposto:
«Art. 1. È prorogato al 31 dicembre 1971 il termine di cui all'art. 1 del D.P.R. 28 luglio 1967, n. 757, concernente la sospensione della regolamentazione della vendita a rate per gli autoveicoli, motoveicoli, elettrodomestici e apparecchi televisivi e radioriceventi.
Art. 2. È abrogato il primo comma dell'art. 4 della L. 15 settembre 1964, n. 755.
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge». Una ulteriore proroga al 31 dicembre 1973 era stata disposta dalla L. 15 dicembre 1971, n. 1118 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1971, n. 329) entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione).

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