Legge del 1962 numero 167 art. 15


[Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio e, in genere, ogni altra azione esperibile sulle aree soggette ad espropriazione non possono interrompere il corso di questa né impedirne gli effetti.
Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico si trasferiscono, ad ogni effetto, sulla indennità di espropriazione]
(Gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono stati abrogati dall'art. 39, L. 22 ottobre 1971, n. 865).

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