Legge del 1962 numero 167 art. 11


Entro il primo bimestre di ogni anno, in relazione al fabbisogno di aree per le costruzioni da parte degli enti indicati nel precedente articolo 10 e per i servizi di carattere generale di cui al successivo art. 19, tenendo conto delle aree già prescelte dal Comune o dal Consorzio per l'esecuzione del proprio programma e per l'utilizzazione, ai fini del primo comma dell'articolo 10, delle aree di cui all'art. 16, sulle quali i proprietari abbiano richiesto di costruire in proprio case popolari, viene compilato, tenendo conto dell'esigenza del coordinato utilizzo delle aree, l'elenco delle aree che si intendono acquistare o espropriare da parte degli enti stessi.
Nel caso di piano comunale, l'elenco è compilato da una Commissione presieduta dal Sindaco e composta:
a) di due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;
b) del capo dell'Ufficio tecnico comunale;
c) dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile o di un suo delegato;
d) del presidente dell'Istituto autonomo provinciale per le case popolari o di un suo delegato;
e) di un rappresentante dell'I.N.A.-Casa.
Nel caso di piano consorziale, la composizione della Commissione rimane invariata, per quanto riguarda le lettere c) d) ed e). I membri di cui alle lettere a) e b) si ripetono per ciascun Comune, aderente al Consorzio. Il presidente di questo presiede la Commissione.
Potranno essere sentiti gli enti indicati nell'art. 10 (Le disposizioni contenute nell'art. 11 sono ora sostituite da quelle contenute nell'art. 38, L. 22 ottobre 1971, n. 865).

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