Legge del 1960 numero 1612 art. 9


I Consigli compartimentali:
a) curano la formazione e la tenuta dell'albo compartimentale;
b) vigilano sul comportamento degli iscritti;
c) danno pareri nei casi di contestazioni sorte nella liquidazione degli onorari professionali e, a richiesta degli interessati, intervengono per conciliare le contestazioni sorte fra spedizionieri doganali ovvero fra questi e i loro mandanti;
d) nel caso di morte o di cancellazione dall'albo di spedizioniere doganale iscritto curano, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, l'espletamento del mandato affidato allo spedizioniere doganale defunto o cancellato dall'albo.

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