Legge del 1959 numero 741 art. 8


Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni (Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758)

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