Legge del 1953 numero 90 art. 2


Si fa luogo alla rivalutazione a condizione che gli immobili o le sostanze ereditarie, oggetto della rendita vitalizia, non siano stati venduti dal debitore della rendita stessa prima del 1° gennaio 1946.
Nel caso di vendita parziale di tali beni, la rivalutazione ha luogo in proporzione dei beni rimasti in proprietà del debitore della rendita.

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