Legge del 1949 numero 409 art. 36


La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla seconda Giunta del C.A.S.A.S., per porla in grado di effettuare i finanziamenti previsti dall'art. 16 della presente legge, mutui della durata di trenta anni, fino alla concorrenza di dieci miliardi annui per non oltre quattro anni.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per l'ammortamento di detti mutui per capitale ed interessi.
Ove l'ente mutuatario, il quale ha l'obbligo di cedere alla Cassa depositi e prestiti in conto estinzione dei mutui stessi i contributi che a sua volta ad esso vengono corrisposti per i finanziamenti predetti, non paghi le rate alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro - in relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma - provvederà, dietro semplice notifica dell'inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa stessa in tutte le ragioni di diritto nei confronti della seconda Giunta del C.A.S.A.S.
Il Ministro per i lavori pubblici con suo decreto promuoverà e provvederà alla cessione dei suindicati contributi che saranno direttamente versati alla Cassa depositi e prestiti.

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