Legge del 1941 numero 633 art. 102-quinquies


1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.
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(Articolo aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68)

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