Legge del 1934 numero 64 art. 6


Il notaro dovrà tenere, oltre i registri prescritti, un registro in cui con numerazione progressiva segnerà, giorno per giorno, le somme e i valori che gli siano affidati in relazione agli atti stipulati avanti a lui o per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Da detto registro egli dovrà staccare le ricevute, da consegnare agli interessati, delle somme e dei valori anzidetti.
Il notaro dovrà poi annotare per ciascuna partita, tosto che le abbia eseguite, le operazioni compiute in adempimento dell'incarico ricevuto.
Il detto registro dovrà essere numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertori, secondo il modello che verrà predisposto dal Ministro per la grazia e giustizia.
Non sono soggette ad annotazione le somme affidate al notaro per il pagamento delle tasse inerenti agli atti.

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